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Lo sviluppo sostenibile è un argomento di cui si sente parlare ormai quotidianamente, ma scopriamo quali sono gli strumenti messi in campo per favorirlo. Per garantire che l’incremento delle attività umane sia conciliabile con la sopravvivenza dell’ambiente, sono state redatte delle procedure tecniche di valutazione. Come i certificati bianchi esaminano i risparmi di energia, VIA e VAS sono le più famose procedure di valutazione per la salvaguardia dell’ambiente naturale. La normativa di riferimento è il Testo Unico Ambientale e le norme contenute nel Dlgs 152/2006, sostituito nel 2019 dal Codice dell’Ambiente. Quest’ultimo ha recepito le modifiche introdotte dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019. Vediamo allora cosa si intende pervalutazione impatto ambientale e per valutazione ambientale strategica, il significato di questi acronimi, le loro differenze e quando vengono usate.
La valutazione di impatto ambientale è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente, come ad esempio il Ministero dell’Ambiente o le Regioni. La VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ha dunque lo scopo di individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera artificiale, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. Il concetto che sta alla base della valutazione ambientale ha avuto origine alla fine degli anni ’60 negli Stati Uniti. Nel 1976 si diffuse in Europa e nel 1985 la Comunità Europea diramò ufficialmente la Direttiva 337/85/CEE “Concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”.
In base a quanto disposto dalle norme comunitarie, vengono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un effetto rilevante sull’ambiente. Il compito della VIA è quindi quello di stimare gli impatti sull’ambiente provocati dall’attuazione di un determinato progetto e dalle conseguenti azioni per realizzarlo. A valutare la compatibilità ambientale dei progetti è la pubblica amministrazione, basandosi sulle informazioni ricevute da chi propone il progetto e sulla consulenza fornita da altre strutture della PA. Un ruolo importante e attivo è ricoperto anche dalla cittadinanza e dai gruppi della società civile. Infatti i residenti delle zone interessate dagli effetti (positivi e negativi) sono parte in causa della valutazione di impatto ambientale.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, si attuano due procedure: quella statale, dove è previsto l’intervento del Ministero dell’Ambiente tramite la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, e quelle regionali, in cui viene chiamato in causa il Servizio VIA della Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici. Questo ente ha il compito di curare le procedure tecnico-amministrative per le pronunce di compatibilità ambientale di competenza regionale e quelle relative alla procedura di verifica, nota come screening.
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La valutazione di impatto ambientale entra in gioco dopo l’elaborazione di un progetto, prevenendo gli effetti legati alla sua realizzazione. Le fasi in cui si articola la procedura di valutazione di impatto ambientale sono le seguenti:
La VAS è invece la Valutazione Ambientale Strategica. Questo strumento normativo serve a valutare l’intero territorio e gli effetti di una serie di progetti, anziché di uno soltanto.
La VAS coinvolge il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e quello dei Beni e le attività culturali. Riguarda inoltre Regioni, province, stati confinanti e cittadini. La VAS deve essere portata avanti in parallelo con il processo di formazione del piano. Il testo di legge riguarda i vari ambiti di applicazione, piani e programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente e le azioni pratiche che potrebbero avere un impatto sulla conservazione di siti al cui interno vivono specie protette. Non rientrano tra i campi di applicazione del VAS, invece, i piani ed i programmi relativi a interventi di telefonia mobile, destinati a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato, e ancora finanziari o di bilancio.
La VAS riguarda la fase preliminare (preparatoria) del piano o del programma, dunque tutto quel che avviene prima dell’approvazione, in via legislativa o amministrativa, di un progetto. Accanto alla valutazione ambientale strategica va redatto un rapporto ambientale che individui e valuti gli effetti significativi che l’attuazione del progetto avrebbe su ambiente e patrimonio culturale. Il rapporto deve inoltre segnalare le possibili alternative da adottare. L’autorità competente deve diffondere la valutazione a tutti i soggetti coinvolti e rispondere, entro 60 giorni, con un giudizio di compatibilità ambientale. Tale giudizio, obbligatoriamente pubblico, deve contenere un parere ambientale che costituisca il presupposto per proseguire il procedimento di approvazione del progetto. Così come per la VIA, dunque, la VAS prevede diversi step: dalla verifica di assoggettabilità, all’elaborazione di un rapporto ambientale, fino a una decisione (con relativa divulgazione) e infine al monitoraggio.
Finora abbiamo capito che entrambe le procedure hanno come obiettivo la prevenzione e protezione dell’ambiente, ed impedire che l’azione dell’uomo possa in qualche modo danneggiarlo. A divergere tra VIA e VAS sono essenzialmente l’oggetto della valutazione e la fase in cui intervengono. La VAS si colloca all’interno del processo decisionale, in una fase in cui si possono ancora apportare modifiche che possono sopraggiungere soprattutto a livello amministrativo, per rispettare i criteri di sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda la VIA, invece, la valutazione avviene quando questa fase è già stata superata. La valutazione della VIA risulta così essere meno complessa in quanto prende in considerazione un solo progetto e non un insieme di progetti.
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09 agosto 20221 |